Le priorità dell’Ente Bilaterale sono quelle di sostenere e far crescere le imprese e i loro dipendenti, promuovere la formazione professionale (apprendistato e continua) e la sicurezza sul lavoro, fornire un tavolo di confronto tra il mondo dei datori di lavoro e quello dei lavoratori, sviluppare concretamente progetti e ricerche di utilità per il mondo del lavoro. La bilateralità, dunque, rappresenta un contributo efficace ed è una risposta adeguata al bisogno di consolidare una democrazia pluralista in cui l’espletamento delle funzioni sociali deve coinvolgere direttamente le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori.
Sul tema degli enti bilaterali, una questione molto dibattuta riguarda l’obbligatorietà dell’iscrizione del datore di lavoro all’Ente Bilaterale di riferimento. Difatti, la tematica dell’iscrizione rileva per il lavoratore, al quale vengono riconosciuti alcuni servizi ed incentivi dagli enti bilaterali e per il datore di lavoro, al quale deve essere garantita la facoltà di aderire o meno ad un ente in esplicazione del principio costituzionale della libertà associativa2 . Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43/2010 confermava, coerentemente a quanto già più volte espresso nel passato, che non è obbligatoria l’iscrizione all’Ente bilaterale. Tuttavia, con la circolare menzionata, ribadiva la necessarietà di focalizzare la discussione su un altro aspetto, vale a dire sui servizi e/o sulle prestazioni erogate dall’ente bilaterale stesso. Difatti, è inconfutabile che la mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si traduce in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore non iscritto. Proprio sulla base di quest'ultima riflessione, il Ministero del Lavoro (circolare n. 43 del 15 dicembre 2010) ha spostato il punto di osservazione del problema, focalizzandolo sul diritto del lavoratore, non già a ritrovarsi iscritto all'Ente Bilaterale, ma piuttosto a poter fruire, al pari degli altri lavoratori di settore, delle prestazioni fornite dal sistema della bilateralità, nazionale e/o territoriale. In sostanza, il Ministero riconduce le prestazioni ottenibili attraverso le tutele garantite dagli enti bilaterali nell'ambito della parte economico/normativa del contratto collettivo di lavoro, avente una efficacia erga omnes, distinguendole dalla questione che riguarda la semplice iscrizione/contribuzione allo specifico ente, che rientra nella parte "obbligatoria" del contratto, la quale pone degli obblighi esclusivamente ai soggetti aderenti alle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo di riferimento3 . In base a tale ricostruzione, - il datore di lavoro pur potendo scegliere liberamente se aderire o non aderire all’ente Bilaterale, in caso di non adesione rimane obbligato a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal contratto di riferimento. - il lavoratore matura un diritto contrattuale di natura economico/normativa (retribuzione aggiuntiva o integrativa) nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento. Il lavoratore, pertanto, acquisisce il diritto alla cosiddetta “prestazione equivalente”. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte economico/normativa del contratto collettivo di realizzare — ex articoli 3 e 36 della Costituzione — una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale. Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Dunque, si può concludere, in definitiva, ritenendo che l'attuale quadro basato sulla normativa nazionale e comunitaria nonché sulla giurisprudenza4 e sugli orientamenti degli organi dello Stato, è così impostata:
• Il datore di lavoro che aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato avrà l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente bilaterale di riferimento.
• Il datore di lavoro che non aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato, nel rispetto del proprio diritto costituzionalmente garantito alla sindacalità negativa, non avrà l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente bilaterale di riferimento, ma sarà obbligato a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità.
• Nulla vieta al datore di lavoro di garantire la prestazione equivalente attraverso il ricorso ad enti terzi e/o ad altri enti bilaterali costituiti, nel settore di riferimento, da associazioni datoriali cui aderisce.
Riferimenti:
- Costituzione;
- D.lgs. 276/2003;
- Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010;
- Corte di Cassazione sentenza n° 6530 del 10.05.2001.
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